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"Il miglior modo per prevedere il futuro è crearlo. Magari partendo da un pannello sul tetto."

Scuola del Fai Da Te: L’Energia nelle Tue Mani La Scuola del Fai Da Te nasce con una missione chiara: trasformare la curiosità in competenza. In un mondo che corre verso la sostenibilità, crediamo che l'autonomia energetica non debba essere un lusso per pochi, ma una possibilità concreta per chiunque voglia imparare a costruire il proprio futuro. Cosa facciamo? Non siamo la solita scuola di teoria. Qui ci si sporca le mani (in sicurezza!). Il nostro cuore pulsante è il Corso Pratico di Fotovoltaico Fai Da Te, dove insegniamo a progettare, assemblare e gestire piccoli e medi impianti solari. Perché scegliere la nostra Scuola? Approccio Pratico: Dimentica le slide infinite. Passiamo subito all'azione con pannelli, inverter, tester e strutture di fissaggio. Risparmio Reale: Imparare a installare correttamente un modulo fotovoltaico significa abbattere i costi di manodopera e ottimizzare l'efficienza della tua casa. Sostenibilità Consapevole: Ti aiutiamo a capire come funziona davvero l'energia pulita, rendendoti parte attiva della transizione ecologica. Sicurezza al Primo Posto: Il "fai da te" non deve essere "fai a caso". Insegniamo le normative vigenti e le procedure di sicurezza elettrica per lavorare senza rischi. A chi ci rivolgiamo? Dallo hobbista che vuole alimentare il capanno degli attrezzi, al proprietario di casa che sogna di ridurre la bolletta, fino a chi desidera semplicemente capire come funziona la tecnologia che sta cambiando il mondo. "Il miglior modo per prevedere il futuro è crearlo. Magari partendo da un pannello sul tetto."

14 aprile 2012

MEDICO DEL LAVORO - Sorveglianza Sanitaria Art.41 del D.Lgs.81/08

Sorveglianza Sanitaria Art.41 del D.Lgs.81/08

1. La sorveglianza sanitaria e’ effettuata dal medico competente:

a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonche’ dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6;

b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

2. La sorveglianza sanitaria comprende:

a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore e’ destinato al fine di valutare la sua idoneita’ alla mansione specifica;

b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneita’ alla mansione specifica. La periodicita’ di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicita’ puo’ assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, puo’ disporre contenuti e periodicita’ della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;

c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attivita’ lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneita’ alla mansione specifica;

d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneita’ alla mansione specifica;

e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.

3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate:

a) in fase preassuntiva;

b) per accertare stati di gravidanza;

c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b) e d) sono altresi’ finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all’articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell’Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall’articolo 53.

6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

a) idoneita’;

b) idoneita’ parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni

o limitazioni;

c) inidoneita’ temporanea;

d) inidoneita’ permanente.

7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneita’ temporanea vanno precisati i limiti temporali di validita’.

8. Dei giudizi di cui al comma 6, il medico competente informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.

9. Avverso i giudizi del medico competente e’ ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

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